L’influencer per eccellenza, Chiara Ferragni, ha comunicato per mezzo dei suoi canali social che, come il primogenito Leone, anche la bambina che porta in grembo avrà il doppio cognome, quello del padre e della madre.
Nel dettaglio la web star ha dichiarato: “metterò entrambi i cognomi alla bimba perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”.
Ma in Italia è legale dare il doppio cognome, quello del padre e della madre, al proprio figlio?
Nell’ordinamento italiano l’art. 262, I comma, del Codice Civile, recita: “il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”
Sulla costituzionalità di tale norma si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza dell’8 novembre 2016, n. 286, dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno”, e rivolgendo l’invito al Legislatore a riformare siffatto articolo “secondo criteri finalmente consoni al principio di parità” tra uomo e donna.
Tuttavia l’invio della Consulta non ebbe alcun seguito e l’art. 262, primo comma del Codice Civile non è stato riformato. Il Potere Esecutivo, con la Circolare del 19/01/2017, n. 1 del Ministero dell’Interno, ha cercato di rimediare all’inerzia del Legislatore prevedendo con un regolamento la possibilità di attribuire al figlio il cognome di entrambi i genitori.
Tuttavia, con la citata circolare, non è stata prevista la possibilità di dare al figlio solamente il cognome della madre che, in caso di doppio cognome, dovrà comunque essere riportato necessariamente dopo quello del padre.
Ferragni a parte, la questione è tornata agli onori della cronaca nonché sui banchi della Corte Costituzionale, che è stata investita di tale questione dal Tribunale Ordinario di Bolzano che, con ordinanza del 17 ottobre 2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del Codice Civile in quanto non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il solo cognome materno invece di quello paterno.
Con l’ordinanza del 18 febbraio 2021, n. 18 la Consulta ha precisato che, al fine di dirimere la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano, non potrà esimersi dall’affrontare la questione preliminare circa la legittimità costituzionale – con riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU - dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
Alte sono le probabilità che in futuro, anche nel nostro ordinamento , sarà previsto un modello come quello francese, dove si può assegnare ai figli il cognome di uno dei genitori, o quello di entrambi, secondo l’ordine scelto e con il limite di un cognome ciascuno.
Difatti finanche nella vicinissima Repubblica di San Marino, si prevede, secondo quanto indicato nella Legge 26 novembre 2015, n.173, che il figlio nato da genitori coniugati possa assumere il cognome del padre ovvero, in caso di richiesta congiunta dei genitori, resa all’atto della dichiarazione di nascita, il solo cognome della madre o il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi attribuito.
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